L’Ordine delle Ostetriche è l’organizzazione professionale di categoria istituzionalmente riconosciuta.

L’Ordine è un organo di autogoverno, con propria autonomia organizzativa e funzionale, persegue non solo finalità proprie della professione ma anche obiettivi atti a tutelare la salute della collettività, poiché è istituito con legge dello Stato (D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 ”Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina delle professioni stesse”) con natura giuridica di ente di diritto pubblico.
Con il decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, i Collegi sono diventati Ordini.

Obiettivi

Attraverso l’Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l’utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.


CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DELL’ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI UDINE E PORDENONE ART 1 : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Il presente Codice dell ‘ O r d i n e delle Ostetriche di Udine e Pordenone , adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, integra e specifica gli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , cui si fa rinvio per quanto non espressamente regolato.
2. Le disposizioni del presente codice di comportamento costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di integrità, diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono caratterizzare il corretto comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16/4/2013 n. 62

ART. 2 : AMBITO DI APPLICAZIONE .
Il codice opera indistintamente nei confronti dei seguenti destinatari:
– Ostetriche iscritte all’Ordine, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata , in forza alle suddette premesse e dipendenti in servizio presso l’Ordine;
– Consulenti , collaboratori esterni , prestatori d’opera e/o professionisti , fornitori e terze parti, in forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti

ART. 3 : PRINCIPI GENERALI .
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente
codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A
tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
2. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo lo Stato e il Paese e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
3. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare e rispetta altresì
i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi, ed esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia.
La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei
risultati.
4. Nell’uso dei beni di cui dispone per ragioni di ufficio, il dipendente si comporta in modo da poter sempre giustificare tale uso come conforme al corretto esercizio della propria
attività lavorativa secondo il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia. A tal fine nelle comunicazioni manifesta disponibilità e cortesia, usando
un linguaggio semplice, motivando sempre le risposte, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

ART. 4 : REGALI , COMPENSI ED ALTRE UTILITA’.
1. Il dipendente non chiede o sollecita, né accetta per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non
chiede o sollecita, né accetta per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore.
Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
4. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

ART. 5 : PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto all’atto dell’assunzione e, successivamente, non oltre i 15 giorni dall’adesione, al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione è conservata agli atti dell’ufficio.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

ART. 6 : COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE .
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

ART. 7: OBBLIGO DI ASTENSIONE.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi formula dichiarazione motivata, in forma scritta, al dirigente sovraordinato, come individuato nelle disposizioni successive.

ART. 8: PREVENZIONE CORRUZIONE.
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’ amministrazione ed in particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’ amministrazione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della corruzione eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
2. Il dipendente che effettua la segnalazione gode della tutela dell’anonimato in ogni contesto inerente la segnalazione.
3. I destinatari delle segnalazioni adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità ai sensi dall’art.
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I dipendenti che a qualunque titolo vengano a conoscenza della segnalazione e dell’identità del segnalante sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza.
5. Ai sensi dell’art.54-bis, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione che l’Ordine ha l’onere di intraprendere.
6. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata unicamente a soggetti autorizzati, ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso
produce nel procedimento.
7. Nel caso in cui il dipendente ritenga di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata
dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
8. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, valutata la sussistenza degli elementi, effettua la segnalazione della situazione al dirigente sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione.
10. Il dirigente valuta tempestivamente l’opportunità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in
via amministrativa, nonché verifica se ricorrono gli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

ART. 9: TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ .
1. Il dipendente assicura il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e
in conformità con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell ‘ O r d i n e , prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il dipendente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, utilizza sistemi di gestione digitale dei flussi documentali, messi a disposizione dall’Ordine , anche al fine di
garantire la costante tracciabilità dei documenti e dei processi decisionali adottati.

ART. 10: COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI .
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità, per sé o per altri, che non gli spettino.

ART. 11: COMPORTAMENTO IN SERVIZIO .
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente impronta la propria attività a equità, ragionevolezza e obiettività e motiva adeguatamente le proprie scelte, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità
rivestiti dagli altri dipendenti.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione, nel rispetto dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica nonché delle indicazioni previste in materia di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità dei beni e la protezione dei sistemi informatici.

ART. 12: RAPPORTI CON IL PUBBLICO .
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si identifica o si fa riconoscere ed opera con correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, favorendo e promuovendo l’uso della posta elettronica certificata per la corrispondenza in entrata e per quella in uscita; per le comunicazioni interne all ‘O r d i n e predilige i mezzi telefonici e telematici.
2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente dell’Ordine e , fatte salve le norme sul segreto
d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei principi d’integrità ed imparzialità dell’azione amministrativa, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche che risultino offensive o che possano nuocere all’immagine dell’Ordine.
5. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di fornire agli utenti informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
6. Il dipendente non assume impegni ne’ anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di
atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
7. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti
non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta.
Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima
amministrazione.

ART. 13: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell’art. 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti ed anche ai componenti degli organi
d’indirizzo politico amministrativo e di controllo laddove compatibili.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente osserva le regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro e vigila sul rispetto delle stesse da parte dei propri dipendenti, e a tal fine, prima
di assumere le sue funzioni, comunica all’Ordine le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che
svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell’azione amministrativa e cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e corretti
tra i collaboratori fondati su principi di eguaglianza, non discriminazione e reciproco rispetto della dignità personale e professionale e favorendo la diffusione della conoscenza
di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.
6. Il dirigente assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali, assicurando parità di trattamento a tutti i propri collaboratori.
7. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del
personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione (qualora prevista ).
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare ovvero
segnala, tempestivamente, l’illecito all’Ufficio comptente in materia di procedimenti disciplinari, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Il dirigente provvede, altresì, ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, e intraprende ogni iniziativa utile alla rimozione di eventuali discriminazioni riconducibili all’attività di segnalazione.
9. Il dirigente rispetta le prescrizioni contenute del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell ‘ O r d i n e , e adempie agli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni e vigila sull’osservanza degli stessi da parte dei dipendenti.

ART. 14: CONTRATTI E ALTRI NEGOZIALI .
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Ordine , nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’Ordine , contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l ‘ O r d i n e concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, costui si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone
fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’Ordine, ne
informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente o qualunque altro soggetto cui sia demandato il potere di concludere accordi o di adottare decisioni in merito,
questi informa per iscritto il dirigente apicale o il responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l ‘ O r d i n e , rimostranze orali o scritte sull’operato
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

ART. 15 : VIGILANZA , MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE .
1. Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del Codice e delle disposizioni previste nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione dell ‘ O r d i n e , i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, il Responsabile della prevenzione della corruzione, l’Organismo indipendente di
valutazione o struttura equivalente e l’Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l ‘ O r d i n e si avvale dell’Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari le cui attività
si conformano alle previsioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ordine.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Ordine , il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai
sensi dell’art. 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’art. 1,
comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari opera in raccordo con il predetto Responsabile
della prevenzione della corruzione.
5. Nel Piano triennale della formazione dell’Ordine sono programmate, anche in conformità con le previsioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione, attività formative in
materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del presente codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

ART. 16: COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e’ fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni .
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e’ valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o
di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di
recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del contratto .
3. Le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità:
a) rimprovero verbale;
b) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più
di 10 giorni);
c) sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni).
Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di
minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, dirigenziale; e laddove non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale le sanzioni sono ripartite tra il
responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l’Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità. Qualora i responsabili di area non
rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni dì maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute ( F.N.O.P.O. ). Ai sensi di quanto previsto ai commi precedenti e stante la struttura
organizzativa dell’Ordine ove è assente la figura dirigenziale e ove sono attualmente presenti 2 Responsabili di area, titolari di posizione organizzativa, è istituito l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del Responsabile di ciascun servizio per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi.
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è così composto:
a) per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il titolare di Posizione Organizzativa, responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare; la competenza dell’area è individuata in relazione all’assegnazione o esercizio delle funzioni del dipendente al momento della contestazione del fatto;
b) per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il titolare di
Posizione Organizzativa, responsabile dell’area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare, integrato con il titolare
di Posizione Organizzativa, responsabile dell’altra area;
c) qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di area: il Responsabile dell’altra area integrato con un altro dipendente con qualifica idonea
cui affidare temporaneamente le suddette funzioni al fine di assicurare in ogni caso l’azione dell’Ufficio Procedimenti disciplinari;
In considerazione della ridotta dimensione dell’Ordine e la inevitabile concentrazione di ruoli, in analogia a quanto sancito per i comuni di piccole dimensioni, è ammesso che le funzioni e le
competenze dell’ufficio procedimenti disciplinari siano affidate, laddove necessario, anche al Consiglio responsabile ( ai sensi del D.P.R. 5aprile 1950, n° 221 e successive modifiche ;
art. 38 e successive modifiche ) della prevenzione della corruzione, fermo restando in capo a quest’ultimo il dovere di astenersi in caso di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41 della citata legge n. 190/2012.

ART. 17: RESPONSABILITA’ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE .
1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni
contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ordine , dà luogo anche a responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo
alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Ordine.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

ART. 18: DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a
qualsiasi titolo, anche professionale e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell ‘ O r d i n e , nonché ai collaboratori a
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione per il tramite delle medesime imprese.
2. L ‘ O r d i n e contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, per il tramite della medesima impresa all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice.